Sospensione rate prestiti personali Findomestic

Per sostenere i clienti e le loro famiglie colpiti dalla grave crisi economica e sociale nel Paese, Findomestic ha deciso di aderire alla riattivazione ed estensione della moratoria Covid 19 promossa da Assofin, dando la possibilità di richiedere, fino al 31/03/21, la sospensione delle rate dei contratti di credito ai consumatori. Aderendo alla moratoria Covid 19 per il credito ai consumatori promossa da Assofin (l'associazione dei principali operatori bancari e finanziari del credito al consumo e immobiliare), Findomestic si è resa disponibile a sospendere le rate dei finanziamenti per i clienti consumatori che, proprio a causa dell’emergenza, siano in condizioni di temporanea e comprovata difficoltà.

Chi può richiedere la sospensione?

La richiesta di sospensione potrà essere effettuata entro il 31/03/2021 e per i contratti conclusi prima del 21/04/2020.
Potranno richiedere la sospensione i titolari di contratti di credito ai consumatori di importo superiore a 1.000 Euro e durata originaria superiore a sei mesi che, come effetto dell'emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21/02/2020 e sino alla data ultima del 31/03/2021 si trovino, al momento della richiesta, in una situazione di temporanea difficoltà economica e non possano far fronte momentaneamente agli impegni assunti per motivi dovuti a:

La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21/02/2020 non risultassero ritardi di pagamento rilevanti.

Quanto costa?

Nel corso del periodo di sospensione sono applicati interessi calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso (TAN) del finanziamento. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati alla fine della sospensione, a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento.
Pertanto la quota d’interessi dovuti verrà aggiunta alla rata che verrà pagata normalmente.
Alla fine della sospensione, il rimborso del finanziamento riprenderà, con le rate comprensive della quota interessi a carico e il conseguente allungamento del piano di ammortamento.
Per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio e locazione finanziaria la sospensione è gratuita.

Come funziona?

La sospensione riguarda le rate non ancora maturate al momento della richiesta e a decorrere dalla prima rata utile.
La durata massima della sospensione dei pagamenti sarà di sei mesi (comprendenti eventuali mesi di sospensioni da Moratoria Assofin già godute; ad esempio se si è già usufruito di 2 mesi di sospensione da Moratoria Assofin e si chiede una ulteriore sospensione, potrà essere concesso un ulteriore periodo di sospensione di massimo 4 mesi; se si è già usufruito di 6 mesi di sospensione da Moratoria Assofin non potranno essere concesse ulteriori sospensioni.)

Per chiedere la sospensione è necessario allegare un’adeguata documentazione che dimostri gli effettivi requisiti utili alla richiesta.

Come chiedere la sospensione?

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I nostri consulenti sono a disposizione per spiegare tutti i dettagli.

RETE FISSA
803.888
CELLULARE
055.2666111
CESSIONE DEL QUINTO
02.63242555





Cosa succede dopo aver inviato la richiesta?

Findomestic prenderà in carico la richiesta, e dopo aver fatto tutte le verifiche necessarie, l'esito verrà comunicato tramite indirizzo di posta elettronica, lo stesso dove normalmente si ricevono le comunicazioni di Findomestic, o via SMS.

Tempi di risposta

Findomestic, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta, comunica:

  • l'accoglimento della stessa
    oppure
  • il rifiuto della stessa
    oppure
  • un invito a regolarizzare la richiesta qualora irregolare ovvero incompleta

In caso di finanziamenti con Cessione del Quinto dello stipendio, Findomestic comunica, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione, la presa in carico della richiesta dal momento che per il perfezionamento della sospensione è necessaria l’accettazione da parte del datore di lavoro e delle compagnie assicurative che hanno prestato le coperture assicurative obbligatorie.